Riportiamo di seguito le normative di rfierimento riguardo l'allestimento di spogliatoi nei luoghi di lavoro.
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Testo Unico sulla salute e sicurezza
sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
Il testo integrale è reperibile sul
sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ecco la sezione che regolamenta
l'allestimento degli spogliatoi per i lavoratori :
ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
1. AMBIENTI DI LAVORO
[...]
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi;
in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.
[…]
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HACCPRiguardo il sistema HACCP (Analisi del rischio e dei punti critici di controllo) , nei manuali ri riferimento è possibile trovare alcune indicazioni che riguardano gli armadietti spogliatoio. Sul sito del Ministero della Salute si possono reperire i Manuali GHP (Buona prassi igienica) validati.
Per esempio nel Manuale di corretta prassi igienica per il settore della panificazione industriale (Realizzato dall'Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) viene specificato quanto segue:
Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro.
[…]Gli armadietti dovrebbero essere provvisti di tetto spiovente per impedire il deposito di oggetti o polvere.